Posts From giugno, 2022

Portiere condominiale e Sicurezza

PORTIERI E SICUREZZA SUL LAVORO, QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL CONDOMINIO

Il testo unico del 2008 sulla sicurezza sul posto di lavoro impone regole rigide e non facili da mettere in pratica, nel caso dei portieri condominiali tutto dipende dal tipo di contratto di lavoro.

Il dipendente da proprietari di fabbricati, conosciuto anche come “portiere condominiale” nella sua accezione più comune del termine, è una  figura “singolare”  per quanto riguarda l'applicazione del testo unico per la Sicurezza sul Luogo di Lavoro(dlgs. 81/2008 ).

In particolare, possiamo suddividere la domanda in due casi distinti:

  1. Lavoratori condominiali dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale dei dipendenti da proprietari di fabbricati;
  2. Lavoratori condominiali che invece vi rientrano.

In entrambi i casi,  il datore di lavoro , ai fini dell'applicazione degli ora previsti, va individuato nella persona dell'amministratore pro-tempore del condominio.

Per i primi, non ci sono dubbi: tutti gli adempimenti previsti dal testo devono essere unico del 2008 essere espletati (formazione, redazione DVR, costituzione organigramma di sicurezza ecc.).

Per i secondi, invece,  la questione è più sottile : ove vi siano infatti soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo da proprietari dei fabbricati  vigono i soli obblighi di informazione e formazione  di cui agli articoli 36 e 37 e quelli di fornitura dei  dispositivi di protezione individuale  o di apparecchiature conformi alle disposizioni del titolo III (art. 3, comma 9 del dlgs. 81/2008).

A questo punto, i dubbi sono molti: come fa il datore di lavoro a fornire un'adeguata formazione al lavoratore ea fornire un'adeguata formazione per dispositivi di protezione, se non svolge un'adeguata valutazione del rischio commisurata alle reali esigenze dello specifico condominio?

Oltretutto, in caso di incidenti (infortuni o malattie),  come può l'amministratore dare evidenza di aver fatto tutto il possibile?

Adempiere a gli studenti previsti dal testo unico del 2008, in particolare con la redazione del documento di valutazione del rischio, sicuramente mette il datore di lavoro (ovvero l'amministratore) in una posizione favorevole davanti a un giudice, che con tutta la giudicherà Quanto spetta è stato fatto per tutelare la salute e la sicurezza del proprio dipendente.

Si sottolinea inoltre, che seppur gli impegni previsti dalla legge siano solo quelli di informazione, formazione e fornitura dei dpi, spesso gli enti di controllo (Asl o vigili del fuoco) anche l'ottemperanza di tutti quelli previsti dal dlgs. 81/2008, perché nel condominio possono configurarsi situazioni diverse che comportano l'insorgenza di un elevato livello di sicurezza (ad esempio  presenza di amianto , attività che ricadono in prevenzione incendi, mancanza di adeguati dispositivi di sicurezza etc.)che richiedono di una valutazione più approfondito nell'ottica di migliorare il luogo di lavoro.

di Daniele Melotto, ingegnere per il Magazine Condominio Zero Problemi 

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI IN CONDOMINIO

Terzo capitolo del nostro approfondimento sulla sicurezza antincendio nel condominio
Terzo capitolo del nostro approfondimento sulla sicurezza antincendio nel condominio, relativo ai rischi collegati all'altezze degli edifici così come stabilito dalle norme in vigore. Vediamo anche quali sono gli obblighi sulla sicurezza dell'amministratore di condominio.

Con questo terzo articolo completiamo le casistiche principali, relative al pericolo degli incendi, che possono interessare gli edifici residenziali condominiali presenti nelle nostre città.

Con l'introduzione del dpr 151 del 2011 è stata modificata sulla procedura di rilascio del  Cpi  (il certificato di prevenzione incendi) base della pericolosità delle attività relative. Per  le centrali termiche  si fa riferimento alla potenzialità della caldaia (punto 74 ABC);per le autorimesse  si fa riferimento all'ampiezza della superficie Lorda a disposizione di tale attività (punto 75 ABC); mentre per le norme di sicurezza antincendio riguardanti  gli edifici residenziali  si fa riferimento a una classificazione sviluppata in base all'altezza del fabbricato, intesa come altezza dell'ultimo piano abitato, rispetto alla quota cui riesce ad avere accesso l'autoscala dei vigili del fuoco.

L'attività elencata al punto 77 viene suddivisa in base all'altezza tra:

77.1.A  per fabbricati la cui altezza antincendio è compresa tra 24 metri e 32 metri

77.2.B  con altezza antincendio compresa tra 32 metri e 52 metri

77.3.C  con altezza antincendio superiore ai 52 metri.

La normativa base base gli edifici residenziali risulta definita nel dm 26 maggio 1987, ed è statale dal gennaio 25019che  ha introdotto per il concetto integrato della "gestione antincendio"  (Gsa edifici d sicurezza) essere garantiti all'interno del fabbricato in base alla pericolosità collegata con l'altezza dell'edificio per l'evacuazione delle persone in caso di incendio.

COSA DEVE FARE IL CONDOMINIO

Diventa così importante predisporre per il condominio una vera e propria  pianificazione dell'emergenza.

Questa pianificazione si articola in  livelli di prestazione , attribuiti in base alla pericolosità dell'altezza dell'edificio, secondo lo schema di seguito indicatore:

  • livelli di prestazione 0  per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 a 24 metri.);
  • livelli di prestazione 1  per edifici di tipo b) ec) (altezza antincendi da 24 a 54 metri);
  • livelli di prestazione 2  per edifici di tipo d) (altezza antincendi da 54 a 80 metri);
  • livelli di prestazione 3  per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 metri).

La pianificazione dell'emergenza, partendo da quella più semplice, può essere limitato all'informare gli occupanti sul comportamento da tenere in caso di eventi eccezionali, dovuto ad eventi di origine naturale:  terremoti, nubifragi  o eventi accidentali come appunto gli  incendi.

Una corretta pianificazione dell'emergenza riguarda devere:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso  e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;
  • azioni da effettuarsi per la  messa in sicurezza di apparecchiature  ed impianti;
  • istruzioni per  l'esodo degli occupanti , anche in relazione alla presenza di persone con limitata capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso d'incendio , ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005;
  • ove presente l'impianto di incendio potrebbe essere previsto apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

Nei casi di compresenza all'interno del fabbricato condominiale di attività che risultano caratterizzate da  promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo , le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe e si coordinare tra di loro per consentire, in caso di pericolo, un'evacuazione dello stabile il più ordinata possibile. A tale scopo può essere posizionato nei vani scala delle  planimetrie per gli occupanti indicanti le modalità e le vie di esodo , al fine di limitare una cao e disordinata evacuazione.

Un aspetto molto importante cui fa riferimento il dm 25 gennaio 2019 è quello che pone l'obbligo di valutazione i  requisiti di sicurezza antincendio sulle facciate degli edifici abitativi soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Questo obbligo riguarda anche gli edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9 maggio 2019), se soggetti al rifacimento di almeno il 50% della superficie delle facciate (con l'eccezione degli edifici per i quali siano in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco o siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità). D'altronde, proprio in questo periodo, è in corso un grosso rilancio dell'edilizia di riqualificazione e rigenerante dei condomini, potendo usufruire delle agevolazioni del Superbonus 110%, che prevede l'applicazione termica del cosiddetto  “cappotto”  sulle facciate opache degli edifici .

A tale  scopo risultano essenziali il controllo e la verifica dei “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione” come previsto dal già citato dm del 25 gennaio 2019, in particolare all'art.2 dove vengono specificati gli obiettivi da raggiungere. Vediamo nei dettagli gli obiettivi posti dal decreto:

  1. a) limitare la probabilità  diedificio  propagazione di un incendio  originato all'interno dell'incendio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, apertura, cavità verticale della facciata a coinvolgere altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale , all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
  2. b) limitare la probabilità  di  incendio di una facciata  dello stesso e la successiva propagazione a causa di un fuoco avente origine esterna, ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure da un incendio a livello stradale o alla base dell'incendio;
  3. c) evitare o limitare , in caso d'incendio, la  caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Pertanto è compito dell'amministratore di condominio quello di predisporre periodici interventi di manutenzione, sia per  i sistemi attivi antincendio  (idranti, sprinkler, estintori, ecc.) sia per i sistemi antincendio passivi  per mantenere inalterati i requisiti di resistenza edità delle strutture Rei e delle compartimentazioni, ove presenti.

di Andrea Magazzù, ingegnere per il Magazine Condominio Zero Problema

Nullità della delibera in condominio

CHI DECIDE LA NULLITA’ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE? COSA HA DECISO LA CASSAZIONE
Con la sentenza numero 9839 la Cassazione è intervenuta nel merito di stabilire se il giudice che emette il decreto ingiuntivo contro un condomino possa o meno decidere anche della annullabilità della relativa delibera. Ecco cosa hanno stabilito i giudici

Il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta dell'amministratore, da un giudice nei confronti di un condomino moroso nel pagamento degli oneri condominiali, acconsente a quest'ultimo di poter  fare opposizione  se, ad esempio ,la delibera, posta alla base del provvedimento monitorio fosse inficiata da vizi di nullità o di annullabilità.

Fino a prima di un recente intervento della Corte di Cassazione, per poter far valere l'invalidità della delibera il condominio oppositore avrebbe dovuto, in un caso similitudine a quello citato, ottenere un giudizio “autonomo”, ovvero emesso da un altro giudice rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo. Quest'ultimo infatti non potrebbe sindacare riservato  alla validità della delibera  posta a fondamento del decreto ingiuntivo, né in via incidentale, essendo il giudizio sulla validità della delibera impugnata ad altro giudice dinanzi al quale la delibera vieneta (Cass. SU sent. n. 26629/2009; Cass., sent. n. 3354/2016; n. 8685/2019).

In altre istanza, tuttavia, gli stessi giudici avevano disposto, invece, che  il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio la nullità del provvedimento “quando si controverta in ordine all'applicazione di atti  (delibera d'assemblea di condominio)  posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo , la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda” ( Corte di Cassazione , ordinanza n. 16389/2018, sent. n.  305/2016, sent. n. 23688/2014 e n. 1439/2014) .

In pratica, essere sottoposto allo stesso giudice dell'opposizione anche il  giudizio di invalidità della delibera  ma solo per vizi di nullità e non invece quelli di annullabilità per i quali, invece, si doveva procedere con un giudizio separato.

Sul tema è intervenuta con una recente sentenza delle sezioni unite, la suprema Corte di Cassazione (sentenza n.9839/2021)che ha  r iconosciuto al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare la validità della deliberagli  anche di definire, nello stesso giudizio , tutte le domande di nullità e annullabilità. Un intervento voluto sia per evitare un eventuale contrasto tra giudicati ma anche per ragioni di economia processuale che spingono ad evitare la moltiplicazione dei giudizi.

La validità della delibera è posta a fondamento dell'ingiunzione il presupposto necessario per la conferma del decreto: non può quindi precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell'opposizione.

Il giudice può sindacare sia la nullità,  dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione- tramite apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, secondo comma del codice civile nel termine perentorio previsto e non in via di eccezione.

di Luana Tagliolini, giornalista per il Magazine Condominio Zero Problemi