Come scegliere la siepe giusta

Dall’alloro al ringospermo sono moltissime le varietà di piante comunemente usate come siepe divisoria. Ognuna ha delle caratteristiche da conoscere prima di metterle nel proprio giardino o terrazzo.

Le siepi hanno da sempre la storica funzione di proteggere, decorare, delimitare e ombreggiare un determinato spazio esterno. Caratteristiche molto diverse che possono essere racchiuse da un’unica siepe o venire svolte da siepi differenti. Conoscere la funzione delle siepi consente infatti di scegliere le piante più adatte ai nostri scopi. L’utilità di queste siepi è decisiva, soprattutto nelle campagne, dove il ruolo di recinzione naturale delle siepi è stato via via sostituito dalle reti metalliche.

In città le siepi sono spesso collocate dietro manufatti tipo muri alti, muretti o rete metallica sorretta da pali.

 

Distanza delle siepi dai confinanti

Quando sono piantate dietro a dei manufatti non ci sono distanze da rispettare con in confinanti. Nel caso opposto, ovvero quando non vi sono manufatti come muri o reti, le singole piante che formeranno la nostra siepe dovranno stare ad una distanza 50 centimetri dal confine. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco della specie vegetale nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

 

Che tipo di piante scegliere per le siepi?

Con riferimento alla zona di Roma e dintorni, descriviamo velocemente le principali specie vegetali più usate:

  • L’alloro, nome latino Laurus nobilis , è un arbusto tipico della macchia mediterranea, con molti riferimenti storici in letteratura. Può raggiungere un’altezza di 8-10 metri, sopporta bene le potature e può essere mantenuto in forme regolari, come ad esempio parallelepipedo rettangolare, in modo che assomigli ad un “muro verde”. Si adatta molto bene a vari tipi di terreni, sopporta bene il freddo e la siccità estiva. Le foglie sono molto usate in cucina.

 

  • Il viburno lucido, Viburnum tinus varietà “Lucidum”. Il viburno lucido è un arbusto sempreverde con portamento eretto, molto folto e cespuglioso. È una pianta caratterizzata dalla lucentezza del suo fogliame, come si evince dal nome. Ha una crescita piuttosto rapida, foglie grandi coriacee di colore verde scuro a forma ovale. Fa una bella fioritura di colore bianco, bianco/rosa a primavera. Sopporta bene le potature come l’alloro, cresce rapidamente in vari tipi di suolo. In alcuni casi necessita di irrigazione nel periodo estivo.

 

  • Il lauroceraraso, Prunus laurocerasus il cui nome fa riferimento laurus (alloro) e cerasus (ciliegio), per la somiglianza delle foglie con quelle dell’alloro (Laurus nobilis) e drupe simili a quelle dei ciliegi. Preferisce zone più fredde rispetto all’alloro. Le foglie sono di colore verde scuro, molto più chiare e lucide quando giovani; spesse e coriacee; di forma oblunga, tondeggiante verso l’apice, lievemente seghettate verso l’esterno. I fiori sono bianchi, non molto appariscenti. Fiorisce tra aprile e giugno, dando poi origine a frutti denominati frutti drupe rosse/viola quando acerbe, e nero-bluastre una volta raggiunta la maturazione. Fruttifica a fine estate-inizio autunno. Sopporta bene il freddo e le potature. Le foglie e i semi possono dare tossicità se ingerite.

 

  • Il pittosporo, nome scientifico Pittosporum tobira (Thunb. W.T. Aiton) è una pianta della famiglia delle Pittosporaceae, originaria della Cina meridionale, del Giappone, di Taiwan e della Corea. Ha una bella fioritura bianca, profumata, un bel fogliame lucido e una resistenza a varie condizioni ambientali, come ad esempio in zone vicino al mare con inverno mite. È una pianta sempreverde a portamento arboreo o arbustivo e può raggiungere i tre o quattro metri di altezza. Può essere tenuta a forma di siepe, come le specie sopra elencate, oppure può formare dei simpatici alberetti. La sostanza appiccicosa di cui sono rivestiti permette ai semi di attaccarsi al becco degli uccelli e di essere trasportati per lunghe distanze. Le foglie sono alternate, lucide e oblunghe. I fiori, a cinque petali, sono molto profumati; bianchi all’apertura, assumono poi color crema e infine giallo chiaro. In Italia la pianta fiorisce in maggio. Al tatto, i petali sono cerosi.

 

  • L’oleandro, Nerium oleander originario dell’Asia ma è naturalizzato e spontaneo nelle regioni mediterranee e diffusamente coltivato a scopo ornamentale. L’oleandro ha un portamento arbustivo, ma come per il pittosporo, può essere allevato anche a formare piccoli alberi, spesso usati nelle nostre strade. Le foglie sono velenose come i fusti, sono glabre e coriacee. La bellezza di questa pianta sono i fiori, grandi e vistosi. Ci sono molte varietà che coprono una vasta gamma di colori. Questa specie va bene per formare delle siepi in forma libera, non eccessivamente squadrata. Resiste bene al freddo invernale e molto alla siccità estiva. Sopporta bene le potature, generalmente eseguite a fine inverno per permettere un bel riscoppio della vegetazione nelle stagioni primaverili ed estive.

 

  • Infine come siepe, vengono usati arbusti rampicanti come il rincospermoTrachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem., noto volgarmente come falso gelsomino o appunto rincospermo, e l’edera comune, Hedera helix L, che ha bisogno di sostegni come ad esempio una inferriata su cui arrampicarsi. Sono facili da coltivare ma spesso come l’edera possono diventare molto invadenti e attaccarsi ai fusti degli alberi o ai muri. Il rincospermo sopporta il sole e la mezz’ombra, offre una bella fioritura bianca, molto profumata in primavera. L’edera si trova bene in zone umide. Le potature sono meno frequenti rispetto alle altre specie arbustive sopra descritte.

di Gino Francesco Vannucci, agronomo per il Magazine Condominio Zero Problemi

Quali sono gli strumenti tecnologici di un condominio moderno?

La tecnologia offre strumenti in grado di migliorare la qualità di vita aumentando i servizi e di abbassare i costi di gestione, a fronte di un investimento iniziale.

Un condominio moderno richiede sempre più gestione di servizi e di tecnologie avanzate per offrire ai suoi residenti una qualità di vita migliore. L’implementazione di nuove tecnologie, infatti, consente di aumentare la sicurezza, il comfort e l’efficienza energetica degli edifici. In questo articolo, esploreremo le più recenti tecnologie che possono essere integrate in un condominio.

Sicurezza

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei condomini. L’installazione di sistemi di sicurezza avanzati può garantire maggiore tranquillità ai residenti. Una soluzione efficace è rappresentata dalle telecamere di sorveglianza con tecnologia AI, in grado di riconoscere volti, comportamenti anomali e di inviare notifiche in tempo reale in caso di emergenza. Inoltre, esistono anche i sistemi di controllo degli accessi, come i lettori di impronte digitali o i codici QR, che permettono di regolare l’accesso alle aree riservate.

Automazione

L’automazione è un’altra tecnologia che sta diventando sempre più comune nel condominio moderno. Grazie ai sistemi di automazione, è possibile gestire diverse funzioni dell’edificio in modo più efficiente ed economico. Ad esempio, è possibile automatizzare l’illuminazione, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria, in modo che si accendano e si spengano automaticamente a seconda dell’orario e dell’utilizzo delle stanze.

Energia rinnovabile

L’energia rinnovabile è una delle soluzioni più ecologiche e convenienti per ridurre i costi energetici del condominio. L’installazione di pannelli solari fotovoltaici, ad esempio, può consentire di produrre energia pulita e di ridurre notevolmente la bolletta dell’energia elettrica. Inoltre, l’energia prodotta può essere immagazzinata e utilizzata quando necessario, garantendo una maggiore indipendenza energetica.

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è un’altra area in cui le tecnologie avanzate possono essere utilizzate. Ad esempio, è possibile implementare un sistema di raccolta differenziata automatizzato, in grado di separare i rifiuti in modo efficiente e di ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, esistono anche i sistemi di compostaggio automatico, che trasformano i rifiuti organici in compost di alta qualità utilizzabile per fertilizzare i giardini dell’edificio.

In sintesi, le tecnologie avanzate possono offrire numerosi vantaggi per il condominio moderno, come una maggiore sicurezza, un maggiore comfort e una riduzione dei costi energetici e ambientali. Tuttavia, l’implementazione di queste soluzioni necessita di un investimento iniziale e una gestione efficiente, che richiedono un team di professionisti specializzati nella gestione dei condomini e nella tecnologia.

Sul prossimo numero del Magazine Condominio Zero Problemi approfondiremo queste tematiche, analizzeremo i costi/benefici per adottare i sistemi messi a disposizione oggi tra le proposte commerciali esistenti in commercio.

di Maurizio Maddalo, IT Manager per il Magazine Condominio Zero Problemi

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Condominio

Vediamo innanzitutto cosa è un  CER  e quali sono i requisiti per poterne fare parte.

Una CER è un'associazione che produce e condivide  energia rinnovabile  i cui membri possono essere persone fisiche o giuridiche che ne vogliano fare parte. Persone che abitano in un condominio, ma anche nello stesso quartiere.

Le CER sono state introdotte nel nostro ordinamento con la  Direttiva Europea RED  II  del 2018 (art. 21 che riguarda i condomini) e con la successiva conversione in legge fatta con il Decreto Milleproroghe n. 162/2019. Noi ci occuperemo, ovviamente, dei soli condomini.

Vediamo come funziona, quando conviene costituire una CER in ambito condominiale e quali sono i vantaggi che se ne possono trarre.

Bisogna dire che il condominio rappresenta un  ambiente ideale  per la costituzione e lo sviluppo di una CER in quanto ci sono più soggetti (i condomini) che associandosi possono condividere ed autoprodurre una quantità di energia rinnovabile tale da soddisfare il loro fabbisogno energetico.

I vantaggi che si possono trarre sono diversi, primo fra tutti la riduzione sensibile delle singole bollette con la condivisione dell'energia prodotta, con un limite massimo di 200  KWp  per impianto di produzione, oltre ai vantaggi derivanti dalla riduzione della quantità di Co2 immessa nell 'atmosfera, vantaggi sociali, i vantaggi energetici per l'intero Paese attraverso una riduzione della dipendenza energetica nazionale dai paesi esteri e il conseguente aumento di energia da fonti rinnovabili.

Non è assolutamente necessario che aderiscono tutti i condomini, la CER può essere costituita anche da solo una parte di essi stipulando un apposito accordo privato (almeno due condomini), che ne sosterranno i costi e ne godranno dei benefici. I costi sono detraibili fiscalmente.

La soluzione più rapida e diretta per i condomini per la costituzione di un CER di autoconsumo collettivo è quella di realizzare un impianto fotovoltaico con annesso un adeguato sistema di accumulo, che sarà collocato sul tetto e produrrà energia elettrica pulita.

Il tutto non può partire, però, senza un adeguato  studio di fattibilità  che ne determina i costi, la convenienza economica, l'impatto sui diritti altrui, ecc.

In ambito condominiale potremo trovare di fronte a tre soluzioni di soggetti coinvolti nel CER:

  • I condomini che vi aderiscono;
  • I condomini che non vi aderiscono;
  • I condomini che non vi aderiscono, ma che acconsentono alla lettura dei propri consumi.

L'eventuale parte eccedente di energia prodotta e non accumulata, quindi non necessaria ai fabbisogni degli associati, sarà assorbita dalla rete elettrica pubblica. Il fine non è raggiungere un profitto, ma l'auto approvvigionamento di energia.

Va evidenziato che non si può realizzare una CER:

  • In presenza di edifici stand alone (edifici autonomi);
  • In presenza di impianti con contratti di scambio sul posto;
  • In presenza di impianti fotovoltaici già esistenti.

Le comunità energetiche rivestiranno un ruolo sempre più importante nella lotta al cambiamento climatico che ci sta investendo in questi ultimi anni, attraverso la produzione e il consumo in loco dell'energia necessaria ai propri fabbisogni (energia verde).

di Lilly Falcone, responsabile gestione immobiliare

I dati identificativi dell'amministratore di condominio

L’obbligo della targa condominiale

Non tutti lo sanno ma la targa condominiale con cui è indicato il nome dell'amministratore in un palazzo non è una pubblicità ma un preciso obbligo di legge che prevede anche sanzioni se non rispettato.

Sia chiaro, l'affissione della targa condominiale non è pubblicità per l'amministratore e neanche un vezzo per il condominio.

L’installazione della targa condominiale è un obbligo di legge regolamentato dall’articolo 1129, quinto comma, del codice civile: «Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore». È quindi il legislatore a ricordare che la targa condominiale deve essere esposta all’esterno del condominio proprio per facilitare a terzi di individuare chi si occupa della gestione del fabbricato.

È necessario chiarire che è compito dell’amministratore installare la targa la cui spesa di affissione deve essere ripartita tra tutti i condomini trattandosi di costi sostenuti nell’interesse del condominio.

Non è assolutamente dovere dell'amministratore coprire le spese per la realizzazione e per l'installazione della targa.

Cosa succede se l'amministratore non provvede all'affissione della targa condominiale?

Ovviamente il condominio può diffidarlo formalmente ed essendo un adempimento obbligatorio comporta una responsabilità di natura contrattuale del mandatario verso il condominio. «Da quando abbiamo iniziato a realizzare le prime targhe  – così spiega Luca Basiliotti di Epra srl ​​–  abbiamo capito che tanti condomini rischiavano multe salate per un adempimento da pochi euro. Dopo aver spiegato all'amministratore l'importanza del rispetto della normativa, abbiamo anche studiato targhe che si adattano all'estetica condominiale».

Infatti molti amministratori ritengono di non potere installare la targa quando il regolamento di condominio prevede il divieto di affissione nelle parti comuni. Nulla di più errato,  un regolamento condominiale non può avere efficacia rispetto alla legge  vigente.

Il codice civile indica inoltre quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite nella targa: nome, cognome, domicilio dello studio di amministrazione, recapiti per la corrispondenza e un recapito telefonico. Non risulta obbligatorio l'inserimento di un indirizzo mail.

Installare una targa non significa rovinare la facciata condominiale: a oggi esistono targhe in vari materiali e adatte all'esterno che si sposano perfettamente con l'estetica del condominio senza dover spendere cifre esorbitanti come succedeva qualche anno fa.

 

Di Antonio Chiodi, per il Magazine Condominio Zero Problemi

Legge Cartabia e Condominio

Il ruolo dell’amministratore di condominio nel nuovo procedimento di mediazione

Con la  riforma della giustizia  definita  “Cartabia”,  dal nome della giurista che l'ha proposta, introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 che doveva entrare in vigore dal prossimo 30 giugno 2023 (ma anticipa con la recente manovra finanziaria al 28 febbraio 2023), il  procedimento di mediazione civile  e commerciale viene modificato profondamente.

La prima conseguenza che investe il condominio è quella di consentire una maggiore velocità nel ricorso all'istituto della mediazione civile riducendo così le lungaggini frequentissime del precedente istituto.

Vengono infatti riconosciuti all'amministratore di condominio maggiori responsabilità rispetto al passato in quanto non è più necessario, al fine di convocare al procedimento di mediazione civile, il passaggio in assemblea per ottenerne l'autorizzazione, ma si è titolati per legge.

Infatti, l'articolo 5 ter del decreto legislativo recita: “L'amministratore del condominio è  legittimato ad attivare un procedimento di mediazione civile , ad aderirvi ea parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

Si può quindi notare come sono stati implementati i poteri e le conseguenti responsabilità dell'amministratore di condominio pur non limitando il potere dell'assemblea del condominio di avere l'ultima parola in merito alla questione oggetto della mediazione.

Ricordiamo che oggetto di mediazione in condominio sono tutte quelle controversie che hanno per oggetto le parti comuni condominiali.

Con la riforma Cartabia, in tema di mediazione, il  ruolo dell'amministratore  cambia radicalmente passando da un  soggetto passivo , che doveva attenersi a cosa decideva l'assemblea in merito, ad un  ruolo attivo e tecnico  che decide se proporre o meno una mediazione oppure Iscriviti ad una promossa da altri soggetti.

Solo successivamente, alla fine di tutto il procedimento, ha l'obbligo di portare in assemblea la questione oggetto della mediazione per la ratifica o meno di quanto concordato o proposto dal mediatore.

Solo in quel momento l'organo deliberante del condominio, l'assemblea, valuterà le azioni effettuate dal proprio amministratore di condominio e potrà deliberare in merito.

Tutto ciò lascia intravedere che non sarà più possibile affidarsi ad amministratori “dopolavoristi”, la cui attività principale è un'altra, che si occupano di condominio nei ritagli di tempo per arrotondare le loro entrate, ma sarà indispensabile ricorrere esclusivamente ai professionisti esperti del settore delle gestioni immobiliari.

Questo anche per non  deprezzare il proprio patrimonio immobiliare  affidandolo a chi non è in grato di tutelarlo nella maniera adeguata.

 

di Lilly Falcone, responsabile gestioni immobiliari Condominio Zero Problemi

Contratti di locazione condominiali

Il codice identificativo del contratto di locazione
La registrazione del contratto di locazione è un obbligo di legge. “Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l'ammontare del canone pattuito .”

 

L'unica esclusione dall'obbligo di registrazione riguarda quei contratti con durata inferiore a 30 giorni. Il contratto di locazione può essere registrato recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici, a registrazione avvenuta al contratto viene assegnato un codice identificativo.

Il codice identificativo di un contratto di locazione è generalmente riportato nella copia del modello di registrazione del contratto, se la registrazione è stata effettuata presentando la documentazione in formato cartaceo, se, invece, la registrazione del contratto di locazione è avvenuta in modalità telematica, il codice identificativo del contratto di locazione è stampato sulla ricevuta di registrazione che si ottiene alla fine della procedura online.

Il codice identificativo di un contratto di locazione è un numero univoco che indica la registrazione del contratto e permette all'Agenzia delle Entrate di controllare il regolare pagamento delle tasse, gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto ed eventuali variazioni, come cedolare secca o cessioni del contratto. Il codice identificativo di un contratto di locazione è importante perché deve essere inserito nell'apposito spazio del modello “F24 elide” per onorare tutti gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto di locazione.

Data l'importanza, di possedere il codice identificativo, per coloro che hanno registrato in modalità cartacea, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno strumento per il recupero del codice identificativo del contratto, considerato che non è di facile calcolo lo si può ottenere collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate ed inserendo alcuni dati. È necessario inserire:
a) la data di registrazione del contratto;
b) la provincia dell'ufficio presso il quale si è svolta la registrazione;
c) il codice fiscale del richiedente;
d) la serie, numero di registrazione del contratto;
e) il sottonumero della registrazione del contratto (se presente);

Tutti questi dati si reperiscono dalla copia del contratto registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Tale soluzione è stata formulata per facilitare coloro che non sapevano più come trovare il codice identificativo di un contratto di locazione, soprattutto nel caso di contratti stipulati diverso tempo prima.

In alternativa, al recupero del codice, tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate è possibile il calcolo del codice identificativo contratto di locazione. Infatti, nel modello F24 nel campo “elementi identificativi”, può essere inserito un codice di 16 caratteri così composto:
• il codice dell'ufficio presso il quale il contratto è stato registrato;
• le ultime due cifre della data di registrazione;
• la serie di registrazione;
• il numero di registrazione;
• il sottonumero di registrazione (nel caso in cui non ci fosse, è sufficiente inserire due zeri).

Se si ha, invece, un contratto registrato telematicamente è facile reperire tale codice alfanumerico di 17 caratteri nella seconda pagina della ricevuta di registrazione.

 

di Francesca Bonanata, commercialista per il Magazine Condominio Zero Problemi

Uccelli indesiderati

Uccelli indesiderati che spesso nidificano nei palazzi cittadini sporcando e mettendo a rischio la sicurezza con guano e attacchi alle persone: alcuni semplici consigli per limitare il problema

Una delle problematiche più fastidiose degli ultimi anni in ambito condominiale è rappresentata dalla massiccia presenza di piccioni e gabbiani, che in numero sempre maggiore interferiscono con le nostre abitudini giornaliere.

Questi volatili ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, li troviamo ovunque, sugli alberi dei viali e dei giardini (storni), per la strada, sui cornicioni ei parapetti dei fabbricati (piccioni) o sui cassonetti di raccolta dei rifiuti (gabbiani).

Il loro guano infesta le strade pubbliche e gli spazi privati ​​e quelli condominiali esterni alle nostre abitazioni, sporcandoli e producendo agenti patogeni e parassiti dannosi alla nostra salute. Lo troviamo un po' ovunque in condominio, nei sottotetti, nelle gronde, nelle volte, sui davanzali, ma anche in quegli ambienti privati ​​che non sono stati opportunamente sigillati e che consentono loro l'accesso. Gli escrementi dei piccioni sono inoltre responsabili di molti danni da corrosione alle strutture pubbliche e condominiali, ma possono creare anche un serio problema igienico-sanitario, non pochi sono infatti i casi di salmonella e di escherichia coli.
Soprattutto durante la bella stagione non ci consentono di godere pienamente degli spazi all'aperto delle nostre abitazioni: terrazzi, balconi, giardini.

Non pochi sono i casi in città come Roma dove durante una cena all'aperto si sono verificati veri e propri attacchi da parte dei gabbiani alle nostre tavole imbandite di cibo. A parte lo spavento situazione che una del genere può creare ai commensali, vedere all'improvviso uccelli di grandi dimensioni si posa con irruenza sul tavolo dove si sta mangiando, disturbando notevolmente la nostra quotidianità e crea notevole stress.
Ma cosa possiamo fare per ridurre e limitare queste spiacevoli situazioni? Evita soprattutto che si verifichino casi di nidificazione negli spazi condominiali. È importante pulire e smaltire il guano, anche se non è un'operazione facile e di poco conto. Con la pioggia può provocare incidenti sia alle persone che ad auto e moto in quanto rende scivolosa la strada.

Noi ci occuperemo ora solo degli spazi condominiali. La prima cosa da fare è chiamare una ditta specializzata per la pulizia, la disinfestazione e lo smaltimento del guano. Operazione che viene effettuata tramite l'asportazione a mano con appositi aspiratori, lo smaltimento e la successiva sanificazione delle aree trattate.

Effettuare esclusivamente la pulizia non basta per risolvere il problema. Bisogna attivarsi soprattutto per ridurre o eliminare la problematica all'origine. Vediamo quali sono le principali azioni che ci possono aiutare al riguardo.

Le tecniche utilizzate sono diverse, la principale è il posizionamento di dissuasori per gli uccelli e per i piccioni che impediscono la posa sulle parti di fabbricato che vengono utilizzate abitualmente dai volatili. Questi possono essere di varie tipologie: reti per impedire l'accesso e la nidificazione, barriere antintrusione o dissuasori ad aghi.

Vengono utilizzati anche dei dissuasori sonori o con impulsi elettrici non dannosi, i cosiddetti sistemi elettrostatici antipiccione che grazie ad un accumulatore trasmette ad intervalli di due o tre secondi piccoli impulsi su tutto il circuito che non provocano danni all'animale, ma lo infastidiscono inducendolo a non tornare più in quel luogo.

di Claudio Buzzi, responsabile amministrativo Condominio Zero Problemi

Fisco e condominio

Le agevolazioni fiscali 2023 per i lavoratori
Nessun vantaggio per i datori di lavoro ma, entro certi limiti, i lavoratori possono fruire di alcune agevolazioni fiscali e risparmiare qualcosa sul cuneo contributivo Inps. Ecco le soglie previste e le condizioni per accedervi.

 

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche per il 2023 l'esonero dei contributi a carico dei dipendenti, il taglio del cuneo fiscale che sarà concesso per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31dicembre 2023 è con una percentuale variabile in base al reddito .
Il cuneo fiscale è la somma delle imposte dirette, indirette, e dei contributi previdenziali che pesano sul costo del lavoro, è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e il netto della busta paga del lavoratore. Attraverso questo parametro si possono quantificare gli effetti della tassazione del costo del lavoro sul reddito dei lavoratori, dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Il diritto al taglio del cuneo fiscale non comporta agevolazioni fiscali per il datore di lavoro e non è subordinato al possesso della regolarità contributiva Durc.
L'Inps con la circolare n.7 del 2023, ha chiarito che tale misura agevolativa non rientra nella concezione di aiuti di Stato pertanto non è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. L'esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

La circolare n 7 ha inoltre specificato che possono accedere al taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, per tutti i rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi, sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite della retribuzione mensile.

I rapporti di lavoro domestico sono esclusi dalla misura agevolata.
L'agevolazione prevista per il 2023 si suddivide in una decontribuzione in base al reddito:
• per i redditi sotto € 20.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 1.923,00 e lo sgravio sarà del 3%;
• per i redditi sotto € 35.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 2.692,00 e lo sgravio sarà del 2%.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, il taglio del cuneo fiscale sarà diverso e da calcolare in base alla retribuzione effettivamente percepita. Inoltre, potrà non applicarsi, in caso di superamento dei massimali previsti.

L'Inps lo ha chiarito nella circolare “che le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili incidono sulla determinazione della sua entità. Si legge: «Laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio».

di Marina Parente, consulente del lavoro per il Magazine Condominio Zero Problemi

Balconi e fotovoltaico

I pannelli fotovoltaici da balcone
Quanto costano, come si installano, quanto si risparmia e che le autorizzazioni servono per i pannelli fotovoltaici da balcone. Facciamo chiarezza su questo strumento utilissimo che taglia bollette ed emissioni insieme a un'esperta di energia.

 

Spesso siamo portati a pensare che per usufruire delle energie rinnovabili nelle nostre case bisogna passare necessariamente per impegnativi e costosi lavori di ristrutturazione, installare impianti complessi e magari chiedere autorizzazioni particolari al condominio o all'amministrazione locale. Questo è in parte vero quando si vuole mettere in piedi un impianto di grande portata ma per gli impianti domestici oggi è tutto molto più semplice anche se non sempre alla portata economica di tutti. Oggi, però, esistono strumenti molto più economici e di facile installazione che si possono adattare senza nessun lavoro particolare al nostro impianto e farci risparmiare soldi ed emissioni nocive in pochi velocissimi passaggi. Uno di questi strumenti è il “pannello da balcone”,

 

Ne parliamo con Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente che nei mesi scorsi ha portato in giro per l'Italia la campagna #UnPannelloInPiù, volta proprio a sensibilizzare gli italiani all'uso dei pannelli fotovoltaici da balcone casalinghi.

 

Cosa sono i pannelli “Plug&Play”?

Sono dei pannelli solari fotovoltaici a tutti gli effetti studiati per essere installati sui balconi delle case o sui muri sotto le finestre (uguali ai condizionatori che vediamo sui palazzi) senza dover ricorrere a impianti più costosi sul tetto o sul lastrico solare dell'abitazione. Sono fatti per essere agganciati in tutta sicurezza alla ringhiera del balcone e non servono necessariamente un tecnico per metterli in funzione.

 

Come funzionano concretamente?

I pannelli fotovoltaici da balcone forniscono corrente direttamente alla rete elettrica di casa ma non la immagazzina. Questo significa che nelle ore di sole avremo a disposizione una certa quantità di energia elettrica prodotta in modo pulito che verrà consumata dagli apparecchi che avremo in funzione.

 

Quanto si risparmia installando uno di questi pannelli?

Dipende chiaramente dal pannello, da quanto sole riceve durante il giorno ma anche dagli stili di vita adottati. In questo caso ad esempio dovremo spostare i consumi di casa nelle ore in cui il pannello può coprirli. Ad esempio una lavatrice. Ma si può arrivare a un risparmio fino al 25% dei consumi di corrente elettrica.

 

Come si collega un pannello del genere all'impianto di casa?

È una cosa molto semplice: si può banalmente attaccare a una presa di corrente dedicata e il pannelli fotovoltaici da balcone immetterà l'energia prodotta nell'impianto elettrico attraverso il contatore, anche se il modo più efficiente è quello di chiedere all'elettricista di collegare con un cavo dedicato il pannello direttamente al quadro dell'elettricità di casa. È un'operazione semplicissima che costa intorno ai cento euro, spesa assorbile grazie al risparmio in poco tempo.

 

Quanto costa un pannello?

Di pannelli solari da balcone o da giardino non esistono di diversi tipi. Diciamo che un buon pannello si compra già intorno ai 5/600 euro, a seconda della potenza. Parliamo comunque di strumenti che già con queste cifre comportano un effetto significativo sui consumi casalinghi. Prima grazie alle detrazioni fiscali e alla cessione del credito era una spesa certamente più facile. Però rimane una cifra di tutto rispetto. Consideriamo una spesa di 600 euro per il pannello, più diciamo 250 euro per installazione ed elettricista. Siamo ad una spesa totale di 850 euro. Il costo medio della spesa energetica elettrica è passato in questi anni da 600 a circa 1.900 euro l'anno. Il 25% di risparmio sono 475 euro circa, vuol dire ripagare il pannello in poco meno due anni.

 

Serve chiedere un'autorizzazione al condominio o al gestore della rete?

No, nessuna autorizzazione. Sono equipaggiati ai condizionatori. Quindi nessuna autorizzazione. Quello che va fatto è inviare una comunicazione e stare ovviamente attenti ai regolamenti condominiali o a quelli comunali nei casi di centri storici o edifici vincolati. Ma è importante ricordare che ormai installare un pannello solare sul tetto, anche condominiale, è considerata attività libera. E che da molti anni non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, tutti ne hanno diritto (escluse eventuali criticità tecniche).

Tornado agli impianti più piccoli, una volta installato e attivato il pannello bisogna solo ricordarsi di registrarsi sul portale del distributore locale come autoproduttori di energia da fonti rinnovabili con pannello plug&play.

 

C'è un effetto concreto sull'inquinamento o serve solo a risparmiare qualcosa in bolletta?

Il pannello fotovoltaico da appartamento rappresenta uno strumento concreto dal grande potenziale. Considerando solo le abitazioni classificate come civili (A/2) ed economiche (A/3), parliamo di circa 23 milioni di potenziali balconi o superfici verticali che possono ospitare impianti di questo tipo. Se solo il 20% di questi appartamenti si dotasse di un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra, si eviterebbe l'immissione in atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO2 all'anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi . Ogni pannello evita l'immissione in atmosfera di 145Kg di CO2 all'anno, equivalenti alla quantità di CO2 assorbita da circa 10 alberi.

 

di Andrea Battistuzzi, giornalista per il Magazine Condominio Zero Problemi

Certificazioni energetiche e Fotovoltaico

Le regole europee sulla certificazione energetica
Con lo sforzo di arrivare a un'economia a basse emissioni inquinanti, l'UE si è dotata di norme che insieme l'efficientamento e la relativa certificazione energetica degli edifici, anche privati. Ecco cosa indicazioni e quali cambiamenti porteranno.

 

Le indicazioni della Comunità Europea sull'adeguamento e certificazione energetica di tutti gli edifici hanno lo scopo di migliorare il risparmio energetico.

L'UE ha infatti consigliato la direttiva 2010/31/UE sull'efficienza energetica degli edifici, che richiede agli Stati membri di adottare misure per  aumentare l'efficienza energetica  degli edifici esistenti e dei nuovi uffici.

L'obbiettivo principale della direttiva è quello di ridurre il consumo energetico degli edifici e le relative emissioni di CO2 migliorando la qualità dell'aria interna e il confort degli occupanti. Per raggiungere questo obiettivo, la direttiva prevede una seria di misure da adottare, tra cui  l'obbligo di certificare l'efficienza energetica degli edifici,  l'adozione di requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici, l'obbligo di ristrutturare gli edifici esistenti in modo che soddisfino questi requisiti, e l'obbligo di promuovere la riqualificazione degli stessi.

In generale, l'adozione di queste misure può portare a un miglioramento del risparmio energetico degli edifici, riducendo i costi energetici e le emissioni di CO2 e  migliorando la qualità dell'aria  interna e il confort degli occupanti.

Inoltre, la ristrutturazione energetica degli edifici esistenti può anche creare nuovi posti di lavoro e stimolare l'economia locale, offrendo quindi vantaggi a lungo termine per la società nel suo complesso.

L'obbiettivo principale che si vuole raggiungere, ribadito di recente dalla stessa UE, è soprattutto quello di ridurre i consumi energetici degli edifici, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla lotta al cambiamento climatico, ma anche quello di ridurre l' attuale dipendenza degli Stati membri dell'UE da soggetti esterni.

Tra i requisiti troviamo: la definizione di requisiti minimi di prestazione energetica per i nuovi e vecchi edifici; l'obbligo di effettuare una valutazione dell'efficienza energetica degli edifici esistenti; la promozione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici; la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nei nuovi edifici e in quelli esistenti che subiscono ristrutturazioni.

La direttiva sulla certificazione energetica ha subito una revisione nel 2018 introducendo ulteriori disposizioni tra le quali:

  • l'estensione degli obblighi di valutazione dell'efficienza energetica degli edifici alle grandi imprese.
  • l'obbligo di prevedere punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi di nuove costruzioni.

In sintesi la nuova normativa comunitaria si concentra sull'aumento dell'efficienza energetica e sulla promozioni di fonti rinnovabili, argomenti ribaditi dalla recente revisione della direttiva, che ha introdotto ulteriori disposizioni per migliorare il risparmio energetico degli edifici e favorire la transizione verso una economia  a basse emissioni  di carbonio.

 

di Giovanni Romani, agente immobiliare per il Magazine Condominio Zero Problemi