COVID-19

Con quale autorità l'amministratore di condominio dispone, senza la previa autorizzazione assembleare, di effettuare interventi di sanificazione negli spazi comuni condominiali?

In questi giorni, in qualità di amministratore di condominio sto provvedendo, in tutti i condomini da me amministrati, al fine di aiutal contrasto e al contenimento del Covid-19 interventi di sanificazione delle parti comuni.

Purtroppo questo tipo di attività, da parte di alcuni condomini, viene contrastata adducendo a multiple argomentazioni. Cito per semplicità espositiva solo alcuni:

- con quale autorità fa questi interventi senza previa delibera assembleare;

- come in un momento simile di crisi può spendere, senza autorizzazione, i nostri denari; e così via.

Per rispondere a tutti ho predisposto la seguente lettera che invio ai condomini che si stanno preoccupando:

"Gentile Sig.ra …… ..., Egregio Sig. …… ..

 

il Governo in questo periodo di pandemia non si è preoccupato di legiferare espressamente in materia di Condominio. Questo comporta che da parte nostra è necessario uno sforzo interpretativo ad applicare la normativa, che il Governo ha predisposto per altri ambiti, anche nella vita condominiale, che evidentemente, deve andare avanti in maniera regolamentata ed efficiente.

Detto questo, in merito alla domanda sulla sanificazione, ribadisco che è il carattere necessario ed urgente che l'Amministratore è tenuto a svolgere. Infatti, il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" con l'obiettivo di assicurare la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni formulate, su suggerimento del comitato tecnico-scientifico, dal Ministero della Salute.Il Protocollo di cui sopra fissa le regole per consentire la prosecuzione delle attività produttive, la quale può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che sono adeguate livelli di protezione, ma è pur vero che lo stesso detto dei criteri di prevenzione generali, universalmente applicabili. In tal senso, stante l'impossibilità per l'amministratore di convocare l'assemblea condominiale, deve provvedere a sanificare gli spazi comuni, anche in forza dell'art. 1130 comma 2 del codice civile e nell'art. 1135 comma 2 del codice civile. Gli spazi comuni, infatti, sono esposti alla possibile diffusione del contagio (soprattutto ascensori, pulsantiere, vani di dimensioni ridotte). La sanificazione degli spazi comuni, dunque, assume in ogni caso i connotati di attività necessaria e urgente,La sanificazione deve essere svolta secondo le modalità specificate nella circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 n.5443 che prevede che in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari bisogna prima lavare con acqua e detergenti comuni e poi si consiglia l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia; per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, bisogna utilizzare l'etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro; durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti; il personale che svolge queste operazioni di pulizia deve indossare i DPI. "

Spero a questo punto che ci sia maggiore collaborazione da parte di tutti i Condomini, sia quelli da me amministrati che di quelli amministrati da altri colleghi che in modo diligente si stanno applicando per aiutare al contrasto e al contenimento del Covid-19 che ci sta cambiando , in modo così brutale, il nostro abituale stile di vita.

di Battista Praino

Amministratore di Condominio Zero Problemi

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